Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA.
La condizione per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% è quella di eseguire lavori di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
b) Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio (ance seconde case)
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione.
c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case unifamiliari principali
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
d) Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
e) Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
f) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato.
Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:
40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.
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